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D.P.C.M. 06/12/2005

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per L'innovazione e le Tecnologie Decreto 6 dicembre 2005

Modalità di erogazione alle università dei cofinaziamenti destinati alla realizzazione di reti di connettività senza fili, alle modalità di funzionamento del fondo di garanzia e alla procedura di acquisto del personal computer portatile e per l'erogazione del contributo governativo. (progetto «un c@ppuccino per un pc»)

Capo I

Modalità di erogazione alle Università dei cofinanziamenti destinati alla realizzazione di reti di connettività senza fili

il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

-Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e in particolare l'articolo 2-bis, il quale, al comma 1, prevede lo stanziamento di appositi fondi per

a) il cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di connettività senza fili alle Università per l'ammontare di 2,5 milioni di euro

b) l'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisto di personal computer da parte degli studenti esenti dalle tasse e dai contributi universitari per l'ammontare di 10 milioni di euro

c)la costituzione di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati agli studenti per l'acquisto del personal computer, per l'ammontare di 2,5 milioni di euro e, al comma 2, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, entro il limite delle predette disponibilità finanziarie, le modalità di erogazione dei cofinanziamenti alle Università, di erogazione del contributo per l'acquisto del personal computer, di funzionamento del fondo di garanzia, nonchè di gestione e comunicazione delle iniziative;

- Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione del 7 luglio 2005 che destina 15 milioni di euro al progetto - Un c@ppuccino per un PC - a valere sul competente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per incrementare la diffusione e l'utilizzo di strumenti informatici da parte degli studenti universitari;

-Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 22 luglio 2005 registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2005, registro n. 11, foglio n. 176, che individua tra i progetti di rilevanza e di preminente interesse nazionale, da finanziare con il Fondo di finanziamento dei progetti strategici nel settore informatico, l'iniziativa denominata «Un c@ppuccino per un PC» nell'ambito della linea strategica diretta all'alfabetizzazione degli italiani;

- Considerato che per la realizzazione degli obiettivi connessi allo sviluppo ed all'estensione delle nuove tecnologie per favorire una maggiore circolarità di informazioni, esperienze e cultura sono state già avviate e realizzate iniziative dirette all'alfabetizzazione ed all'inclusione di numerose categorie di cittadini;

-Rilevato che a partire dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), sono stati promossi e finanziati progetti per incentivare la diffusione e l'utilizzo di strumenti informatici da parte dei cittadini attraverso l'erogazione di incentivi e condizioni agevolate a determinate categorie di utenti quali giovani, famiglie, docenti, dipendenti pubblici e lavoratori subordinati, per l'acquisto di personal computer e per il rilascio di certificazioni informatiche;

- Constatato che le iniziative adottate hanno trovato un ampio e positivo riscontro da parte dei destinatari;

- Considerato il positivo riscontro all'iniziativa «PC ai giovani» di cui all'art. 4, comma 9, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, attuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 19 maggio 2004;

- Considerata l'opportunità che il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie emani i provvedimenti che consentano il riuso di soluzioni già in uso e di proprietà della pubblica amministrazione;

-Considerato che per l'individuazione del soggetto affidatario della gestione del Fondo di garanzia si rende necessario il ricorso alla procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi;

-Ravvisata la necessità di realizzare un piano coordinato e condiviso con le università per le attività di comunicazione della iniziativa avvalendosi anche del supporto della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) al fine di garantire coerenza ed omogeneità delle attività medesime a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1 - Modalità di presentazione delle domande di cofinanziamento da parte delle Università

1. Le università statali e non statali legalmente riconosciute possono presentare domanda per ottenere il cofinanziamento da parte dello Stato dei progetti di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, finalizzati alla realizzazione di reti di connettività senza fili nelle aree ed edifici universitari, che permettano ai docenti ed agli studenti di accedere gratuitamente a servizi per la didattica avanzata e servizi amministrativi on line.

2. Le domande di partecipazione al bando di cofinanziamento sono redatte sull'apposito modulo di cui all'allegato A del presente decreto reperibile sul sito Internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca www.istruzione.it, sezione «Un c@ppuccino per un PC». La domanda sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'Università è inviata esclusivamente per via telematica a: segreteria. dit@governo.it indicando nell'oggetto - Progetto wireless nelle università - entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2 - Valutazione dei progetti

1. Per la valutazione dei progetti di massima di cui all'art. 1, presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (in seguito denominato: «Dipartimento

»), è istituita una commissione di valutazione composta da due rappresentanti designati dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, un rappresentante designato dal Ministero per l'istruzione l'università e la ricerca, un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane.

2. La partecipazione alla commissione di valutazione è senza oneri per l'amministrazione e non dà diritto a rimborsi spese o a compensi per i partecipanti.

3. All'esito della valutazione di merito, la graduatoria predisposta dalla commissione di cui al comma 1, è approvata con provvedimento del Capo del Dipartimento, che definisce l'ordine decrescente dei progetti ammissibili fino al limite delle risorse disponibili.

Art. 3 - Modalità di erogazione dei cofinanziamenti alle Università

1. I cofinanziamenti concessi alle Università sono erogati tramite apposite convenzioni stipulate tra il Dipartimento e ciascuna università.

Art. 4 - Durata del progetto e spese finanziabili

1. I lavori cofinanziati ai sensi del presente capo sono completati entro dieci mesi dalla data di stipula della convenzione di cui all'art. 3.

2. Per eccezionali cause di forza maggiore o per dimostrate difficoltà di ordine tecnico o tecnologico non prevedibili, il Dipartimento può autorizzare una sola proroga per non più di cinque mesi.

3. L'importo massimo del cofinanziamento è pari a 50.000,00 euro.

Art. 5 - Controlli

1. Il Dipartimento svolge attività di controllo sull'attuazione dei progetti.

2. A seguito dei risultati dei controlli di cui al comma 1, in caso di mancata o difforme realizzazione del progetto nel termine di durata progettuale di cui all'art. 4, commi 1 e 2, con provvedimento del Dipartimento, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disposta la revoca totale o parziale del cofinanziamento concesso con rimborso delle somme eventualmente anticipate. Capo II Modalità di funzionamento del fondo di garanzia

Art. 6 - Costituzione e finalità del fondo di garanzia

1. E' istituito presso il Dipartimento un fondo di garanzia destinato alla copertura dei rischi sui prestiti erogati agli studenti per l'acquisto di un personal computer portatile, con una dotazione di 2,5 milioni di euro (in seguito denominato: «Fondo»).

2. Le disponibilità del Fondo, affluiscono su un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

3. Il Dipartimento provvede alla gestione del Fondo attraverso l'affidamento ad un soggetto (in seguito denominato: «gestore») individuato con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, tra le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo.

4. La garanzia del Fondo è concessa su un finanziamento a favore dei soggetti di cui all'art. 7 per l'acquisto di un personal computer portatile.

5. Il finanziamento oggetto della garanzia è di ammontare non superiore a 1.200,00 euro comprensivo di IVA ed è concesso una sola volta per ciascun avente diritto.

6. Nel caso in cui sia stato riconosciuto il contributo governativo di 200,00 euro l'importo del finanziamento è ridotto in misura corrispondente.

Art. 7 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari (in seguito denominati: «studenti»), sono gli studenti universitari regolarmente iscritti alle università statali e non statali legalmente riconosciute.

Art. 8 - Soggetti finanziatori

1. La garanzia può essere chiesta dalle banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui agli articoli 106 e 107 del medesimo decreto legislativo, operanti nel settore del credito al consumo (in seguito denominati: «finanziatori»), che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il Dipartimento.

2. La convenzione di cui al comma 1, disciplina le modalità di accesso alle agevolazioni, stabilisce i costi del finanziamento a carico dello studente e formalizza l'accettazione da parte dei finanziatori delle modalità di gestione del Fondo di cui al presente decreto.

Art. 9 - Operazioni ammissibili alla garanzia

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti che

a) sono concessi agli studenti a fronte dell'acquisto di un personal computer portatile con le caratteristiche di cui all'art. 14

b) prevedono un piano di rimborso in rate mensili non inferiori a dodici nè superiori a trentasei

c) sono erogati, a pena di inefficacia della garanzia, entro dieci giorni dalla data di richiesta della medesima.

Art. 10 - Natura e misura della garanzia

1. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa

a) per un importo massimo non superiore all'80 per cento del finanziamento erogato

b) nei limiti dell'importo di cui alla lettera a), in misura pari all'80 per cento dell'ammontare dell'esposizione del finanziatore nei confronti degli studenti per la quota capitale nei limiti indicati all'art. 6, comma 5 e per interessi di mora, in misura non superiore al tasso legale, calcolata al novantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 12, comma 1.

Art. 11 - Ammissione alla garanzia

1. L'ammissione dei finanziamenti alla garanzia avviene per via esclusivamente telematica con le seguenti modalità

a) i finanziatori comunicano al gestore le operazioni di finanziamento effettuate ai sensi del presente decreto

 

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